Cos'è la propaganda elettorale
La propaganda elettorale è il mezzo tramite il quale un candidato, un partito o una lista pubblicizzano il proprio programma, le proprie attività o le proprie proposte (propaganda diretta).
La propaganda indiretta, ovvero quella fatta dai comitati, associazioni o gruppi politici a sostegno dei candidati o partiti che partecipano direttamente alla consultazione elettorale è stata abrogata.
Le principali norme di riferimento che regolano questa tematica sono:
- Legge 4 aprile 1956, n. 212 “Norme per la disciplina della propaganda elettorale” e successive modificazioni;
- circolare del Ministero dell'Interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per i servizi elettorali, dell'8 aprile 1980, n. 1943/V avente ad oggetto "Disciplina della propaganda elettorale".
Delimitazione ed assegnazione spazi per le affissioni di propaganda elettorale
La Giunta Comunale tra i 33 ed il 31 giorno precedente quello fissato per le consultazioni elettorali stabilisce e delimita in ogni centro abitato gli spazi da destinare all’affissione di manifesti e li ripartisce tra le liste o le candidature uninominali ammesse. I manifesti vanno affissi esclusivamente negli appositi spazi predisposti dal Comune.
Per informazioni specifiche relative alla propaganda per le elezioni europee e amministrative dell'8 e 9 giugno 2024 è necessario attendere l'adozione dell'apposita deliberazione di Giunta.
Il Comune di Bernezzo dispone di numero due spazi da destinare ai tabelloni per la propaganda elettorale nei centri abitati e con l’ubicazione in Piazza Martiri della Libertà a Bernezzo Capoluogo ed in Via Don Giovanni Battista Astre - Piazzale dove ubicato il Triangolo Lampadari presso la frazione di San Rocco.
Dalla data dell'avvenuta assegnazione degli appositi spazi per la propaganda elettorale e fino alla chiusura delle votazioni, SONO VIETATE:
- l'affissione o l'esposizione di manifesti, inerenti alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, su portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capannoni, sulle palizzate, sugli alberi, sugli autoveicoli in sosta, etc.
- l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai Comuni alle normali affissioni;
- l'esposizione di materiale di propaganda elettorale nelle bacheche appartenenti a partiti, movimenti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, a soggetti privati o ad editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposti al pubblico;
- ogni forma di propaganda figurativa a carattere fisso: mezzi luminosi, striscioni o drappi, a mezzo cartelli, targhe, globi, monumenti allegorici, palloni o aerostati ancorati al suolo;
- ogni forma di propaganda luminosa mobile;
- il lancio o il getto di volantini di propaganda elettorale in luogo pubblico o aperto al pubblico, con o senza l'ausilio di veicoli o aeromobili.
Comizi e riunioni in luogo pubblico
Dal 30° giorno antecedente le elezioni sì ha facoltà di tenere riunioni elettorali e comizi senza il preventivo avviso al Questore della provincia. È prassi che tempi e luoghi siano concordati tra i promotori e le autorità locali di pubblica sicurezza.
- durante i comizi è vietata la distribuzione di volantini da parte di aderenti ad altri schieramenti politici;
- è vietato il passaggio di mezzi mobili che annunciano l'ora ed il luogo dei comizi in prossimità di piazze, strade o locali ove siano già in corso altre riunioni elettorali, nonché la formazione di cortei da parte dei mezzi stessi;
- è opportuno che siano evitati comizi elettorali in concomitanza con lo svolgimento di eventuali processioni religiose e civili, in programma durante il periodo della campagna elettorale;
- non saranno tenuti comizi nelle adiacenze degli ospedali, delle scuole - durante le ore di attività didattica - dei cimiteri, delle case di cura, degli incroci stradali e dei luoghi di più intenso traffico.
Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili
La pubblicità fonica, tramite diffusori acustici installati su autoveicoli, è consentita, previa autorizzazione, dalle ore 9.00 alle ore 21.30 e può essere fatta soltanto per annunciare il luogo e l'ora del comizio o della manifestazione a carattere elettorale. È consentita solamente nei giorni in cui tale evento ha luogo e nel giorno precedente.
SILENZIO ELETTORALE
Dal giorno precedente quello della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto:
- sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.
Nei giorni della votazione:
- è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.